La nuova versione di Gestac prevede le seguenti modifiche:
•Sono stati aggiunti i seguenti atti base:
Registro Contenzioso Civile e Lavoro e Acque Pubbliche - atti introduttivi oRicorso in appello per un procedimento del Tribunale per i Minorenni
Volontaria Giurisdizione - atti introduttivi oReclamo provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473-bis-c. 24 c.p.c. •La nota iscrizione a ruolo non viene più generata, salvo in determinati casi (esecuzioni, necessità di trasmettere alla Cancelleria dati non presenti nel file datiatto.xml). |
•Ora, come previsto dalle specifiche tecniche, si possono allegare solo documenti in formato .pdf e pdf.p7m. •Nella relata di notifica, per il titolo dell'avvocato, invece del testo fisso proposto finora, viene considerato quanto specificato nel rispettivo campo (Titolo) presente nella definizione dell'operatore. Viene tenuto conto anche dell'eventuale traduzione del dato: in caso di relata in tedesco viene semmai considerato il testo presente per quella lingua. |
•Ora, come anche quando si effettua un deposito telematico, non viene più controllato che sia indicato il numero di fax. |
•Nella scheda Autorità Ora, come anche quando si effettua un deposito telematico, non viene più controllato che sia indicato il numero di fax. |
•Ora, nella scheda Messaggi, ci sono due caselle distinte (Dimensione massima in KB del file atto.enc nei depositi e Dimensione massima in KB di un singolo documento nei depositi) per le dimensioni massime accettate nei depositi per la busta e ogni singolo documento. In questo modo il programma effettua controlli più precisi. •Per il motivo che gli atti depositati non devono avere la password, con l'aggiornamento è stato eliminato l'eventuale contenuto del campo Password per files PDF creati presente nella scheda Documenti. |
•Per gli UNEP adesso è possibile effettuare i pagamenti telematici solo per i diritti ed è quindi stata tolta la possibilità di effettuare il pagamento telematico per il contributo unificato. Infatti con la modifica apportata all’art. 13, co. 1-quinquies, DPR 115/2002 (Testo Unico Spese di Giustizia), a far data dal 26/11/2024 viene eliminato l’obbligo di versamento del contributo unificato per i procedimenti ex art. 492-bis c.p.c. Si ricorda che, in ragione dei dubbi interpretativi derivanti dalla vecchia formulazione della norma del TU, era stata data, da parte del Ministero, una non condivisibile interpretazione, per effetto della quale all’atto della presentazione dell’istanza all’UNEP sussisteva l’obbligo di versare, oltre alle spese previste per l’adempimento, anche € 43 a titolo di contributo unificato. Con l’aggiunta delle parole “secondo comma” all’interno dell’art. 13, co. 1-quinquies TUSG, viene chiarito in via definitiva che il contributo unificato in parola è dovuto esclusivamente nell’ipotesi prevista, appunto, dal secondo comma dell’art. 492-bis c.p.c., vale a dire nel caso in cui l’avvocato chieda al presidente del Tribunale l’autorizzazione ad eseguire l’accesso alle banche dati prima della notifica del precetto. |